Legislazione italiana

Stralcio relativo alle principali norme a tutela dei malati di cancro e dei loro familiari (D. lgs. 502/92 )

Diritto alle informazioni primarie

– informazioni mediche sulla malattia diagnosticata, opzioni terapeutiche con relativi fattori favorevoli e avversi, effetti collaterali dei trattamenti, indicazioni sull’approccio per affrontarli e successivi accertamenti ed esami di controllo;
– informazioni su come ottenere sostegno psicologico e su eventuali terapie integrative;
– possibilità di richiedere la condivisione delle informazioni con i famigliari ed il medico di famiglia;
– indicazione del nome dello specialista (o degli specialisti) e dei collaboratori che prendono in carico il paziente;
– informazione sugli orari di reperibilità dello specialista, dello psicologo e del personale di sostegno;
– comunicazione del/i nominativo/i di persona/e da contattare cui rivolgersi di notte o nei giorni festivi in caso di necessità.

Diritto ad un consulto esterno

Il malato, in regime di degenza, ha il diritto di richiedere un consulto medico esterno alla struttura, dopo aver ottenuto in tempi brevi una relazione medica dettagliata sulla sua situazione clinica, diagnostica e terapeutica.
All’atto delle dimissioni ha diritto di ricevere una relazione scritta, in cui è contenuta ogni utile informativa, in particolare sul decorso clinico, sui principali accertamenti effettuati e sui loro risultati, sulla diagnosi, sulle terapie praticate e su quelle consigliate.

Esenzione dal ticket

Il malato di cancro ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami relativi per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Accesso alla cartella clinica

Durante il ricovero la cartella clinica può essere richiesta in visione dal malato (alla stessa può avere accesso anche il medico di base).
Per ottenere una copia integrale, il malato o una persona da lui delegata, deve richiederla esplicitamente. Tale copia è consegnata
– immediatamente, in caso d’urgenza documentata
– entro 30 giorni dalla richiesta in assenza di urgenza

Legislazione italiana
Legislazione italiana

Nota sulle contestazioni

Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino nei confronti di atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice. Tali atti vanno presentati entro quindici giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui intende fare osservazione od opporsi. Essi vanno indirizzati – a firma dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente- al direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda che decide in via definitiva, o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. (D. lgs. 5

 

Per i diritti fiscali (pensione di inabilità e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento …) 
si consiglia di rivolgersi ad un patronato o direttamente all’Inps

 

Tempi di attesa nelle patologie oncologiche

Fonte PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL TRIENNIO 2010-2012, non modificato con l’introduzione del Piano Oncologico Nazionale – documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027 è stato adottato il 26 gennaio 2023 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Codici di priorità per esami
contrasto liste attesa
visita intramoenia rimborsabile

Contrasto alle liste d’attesa, potenziamento personale sanitario e sostegno alla farmacia dei servizi

Sulla base dell’Atto di indirizzo 2023 del Ministero della Salute, il rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità regionale pubblica. Il Ministero, in tale ottica, tiene sotto controllo particolare (con un esteso e costante monitoraggio) alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale e altre in regime di ricovero per garantire l’aderenza alle indicazioni di attesa massima.

Il Medico prescrittore, sia esso di base o specialista, per le prime visite e prime prestazioni strumentali ambulatoriali, deve sempre indicare una delle quattro classi di priorità:

U – con attesa massima 72 ore;
B – con attesa massima 10gg;
D – con attesa massima 30gg per le visite e 60gg per gli esami;
P – con attesa massima 120gg

Per i ricoveri, innanzitutto, l’inserimento in lista d’attesa deve essere effettuato tramite procedura informatizzata. Al momento dell’inserimento in lista d’attesa, al cittadino devono essere comunicate le informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità e sui tempi massimi di attesa. Il cittadino può, inoltre, chiedere alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica ospedaliera di prendere visione della sua posizione in lista d’attesa, anche successivamente all’inserimento.

I “percorsi di garanzia/tutela”, attivati dalle regioni, debbono prevedere dei percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche, nel caso che si superino i tempi indicati dal PNGLA e da quello regionale: in tali situazioni è possibile richiedere la possibilità di effettuare la prestazione in regime di privato accreditato .
Relativamente alle visite di controllo le strutture che hanno in carico il paziente devono provvedere anche alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo, in un sistema integrato di CUP che eviti le sovrapposizioni e miri a rispettare le priorità e le esigenze cliniche.
Il nuovo PNGLA prevede che ogni Regione si doti di un sistema prenotazione CUP online aggiornato in tempo reale, che permetta di consultare i tempi attesa per visite e esami del SSR o della libera professione intramuraria. Il CUP online, inoltre, deve permettere di prenotare e pagare la prestazione, di richiedere e stampare il promemoria e le informazioni sull’appuntamento ottenuto. La possibilità di prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali deve anche essere fornita attraverso le farmacie di comunità.

La sospensione o la chiusura delle liste rimane un’azione illegittima punibile per legge (legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284).
Il Nuovo PNGLA, su questo particolare aspetto, fa un ulteriore passo in avanti: se gli obiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti, infatti, la Direzione Generale ASL/AO può automaticamente esser rimossa dal suo incarico, per inadempienza (come da indicazioni del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, art. 3 bis, comma 7 bis).

Cosa fare in caso di inadempienze

A) Se al momento della prenotazione viene comunicato che la lista d’attesa per la prestazione di cui si ha necessità è bloccata, segnalare il fatto inviando tramite comunicazione ufficiale (tramite raccomandata r/r o PEC – si consiglia la seconda) alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della propria Regione e ai vari uffici del Ministero per controllo e monitoraggio (scarica fac simile modulo per richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione dell’ammenda);
B) In caso di superamento dei tempi massimi, si consiglia di inviare (raccomandata r/r o PEC – si consiglia la seconda) il modulo (scarica fac simile) per chiedere l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata in grado di erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o autorizzare la prestazione in intramoenia* senza oneri aggiuntivi oltre al ticket. E’ bene inserirsi comunque in lista d’attesa, anche se non sono rispettate le condizioni di prescrizione, proprio per dimostrare l’impossibilità di ottenere il diritto quando si contatterà la ASL successivamente.
C) Se la prestazione che si deve eseguire è un controllo e non una prima visita chiedere al proprio medico che provvederà a certificare la necessità della prestazione in tempi più brevi. Si consiglia di inviare (raccomandata r/r o PEC – si consiglia la seconda) il modulo (scarica fac simile) e allegare la certificazione del medico che attesta l’incompatibilità dei tempi e la prenotazione del Cup.

* Il Decreto Legislativo n. 124/1998, art. 3 comma 13 prevede che: “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (…) l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda (…) la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima”.