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per la lotta al cancro del polmone

Responsabilità professionale del medico di famiglia

Responsabilità professionale del medico di famiglia

8 Maggio 2023

CONTESTO

Il concetto di responsabilità professionale attiene all’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti d illecita condotta, commissiva od omissiva che sia, posta in essere in violazione di una norma.
A seconda dei diversi ambiti operativi della norma stessa può trattarsi di:
una responsabilità morale, in cui è facile ravvisare la sospensione di principi etici,  relegati ad un interiore senso valutativo;
una responsabilità amministrativo-disciplinare, quando sono violati obblighi relativi al servizio prestato, ai doveri d’ufficio o a regole deontologiche, con la conseguente comminatoria di sanzioni dell’ente di appartenenza o dell’Ordine Professionale, ed infine
una responsabilità giuridica per la violazione di una norma penale o civile.
Quando dalla condotta colposa del medico deriva una lesione personale o la morte della persona assistita questi (o il sanitario in genere) è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa come definito dall’art. 43 del codice penale secondo cui deve ritenersi colposo un evento che, anche se previsto, non è voluto, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è quindi generica se sussiste:
– la negligenza, ossia superficialità, trascuratezza, disattenzione. Esempi tipici possono riguardare il medico che prescrive un farmaco al posto di un altro o del chirurgo che non si accorge della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio;
– l’imprudenza, che può riferirsi alla condotta avventata o temeraria del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica ed infine
– l’imperizia, che coincide con la scarsa preparazione professionale per incapacità proprie, insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica.
Fonte Altalex


Salve, avvocato.
Responsabilità professionale medico famigliaVorrei sapere se il medico di base è responsabile per non aver prescritto nemmeno una tac a mia madre in 5 anni , quando presentava colpi di tosse con a volte espettorato di sangue.
Nel maggio 22 le è stato diagnosticato un adenocarcinoma al 4 stadio!
Nel 2016 le prescisse un’ecografia addome dove non si notava nessuna lesione. C’è da dire che, dopo tante visite ad otorini e pneumologi, tutti sospettavano tosse da reflusso esofageo in quegli anni , incontinenza del cardias, per cui siamo stati depistati ( forse anche il medico di base da questa diagnosi acquisita) sul reflusso.
Certo un medico di base che in 5 anni di tosse non approfondisce che tipo di problema potesse essere ( tumore ai polmoni) prescrivendo una Tac, sarebbe da radiare dall’albo …
Forse lo fanno per far risparmiare il sistema sanitario o perché non c’è una cultura di prevenzione al tumore al polmone , ora io cosa dovrei fare?
La mia mamma si trova davanti ad una prognosi infausta e io spesso m’interrogo su chi attribuire le responsabilità.
Sono passati 10 mesi dalla diagnosi e per disperazione ed altro non ho pensato a cause legali che non so dove mi porterebbero e con che esiti.
Il dottore potrebbe aggrapparsi al fatto che questa tosse per lui era da attribuire al reflusso che molti otorini all’epoca sospettavano che mia mamma avesse, per cui anche gli altri specialisti sarebbero rei di non aver prescritto nessuna tac.
Mi faccia cortesemente sapere come la pensa.
Grazie.
Roberto

Caro Roberto,
innanzitutto mi dispiace per la situazione che sta vivendo e le auguro ogni bene.
Rispondendo alla sua domanda le preciso che tac, risonanze ed esami diagnostici diversi dalle radiografie devono essere prescritti dagli specialisti e non dal medico di base.
Eventuali colpe vanno quindi attribuite a superficialità o negligenza degli specialisti che negli anni la hanno visitata. Bisognerebbe affidarsi ad un medico legale che, studiando il caso, potrebbe effettivamente stabilire se si tratta di colpa medica e nel caso di risposta affermativa procedere con la richiesta di risarcimento del danno.
Il medico di base, per il fatto stesso di aver prescritto visite specialistiche per un approfondimento diagnostico, è esente da colpe o mancanze.


Cordialmente,
avv. Mara Piscitelli

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